Art. 2.

      1. È istituito il «Premio nazionale della famiglia d'Italia», in favore delle famiglie che, nel corso dell'anno, si siano distinte per aver compiuto azioni particolarmente meritorie sul piano sociale.

      2. Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominata, senza oneri per lo Stato, una Commissione competente a valutare le dieci azioni socialmente più meritevoli per l'anno in corso, sulla base delle informazioni acquisite da qualsiasi fonte. La partecipazione alla Commissione non com

 

Pag. 4

porta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso di spese.
      3. La graduatoria deliberata dalla Commissione di cui al comma 2 è approvata
dal Ministro delle politiche per la famiglia e dal Ministro della pubblica istruzione.
      4. Possono fare parte della Commissione di cui al comma 2 i cittadini italiani e degli Stati membri dell'Unione europea.
      5. Il Presidente della Repubblica conferisce il «Premio nazionale della famiglia d'Italia» alle famiglie che abbiano conseguito i primi dieci posti nella graduatoria deliberata dalla Commissione di cui al comma 2.