1. È istituito il «Premio nazionale della famiglia d'Italia», in favore delle famiglie che, nel corso dell'anno, si siano distinte per aver compiuto azioni particolarmente meritorie sul piano sociale.
2. Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominata, senza oneri per lo Stato, una Commissione competente a valutare le dieci azioni socialmente più meritevoli per l'anno in corso, sulla base delle informazioni acquisite da qualsiasi fonte. La partecipazione alla Commissione non com